Decreto 4 Aprile 2023, n. 59
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI.
Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l'iscrizione al RENTRI.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
a) i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.