D. Lgs. 3/4/2006, n. 152
L'art. 188-bis del D. Lgs 152/2006, nell'attuale formulazione, aggiornata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 213/2022 dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.
Lo stesso articolo, al comma 3 bis, individua i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI e stabilisce che l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.