Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le schede informative nella sezione Supporto del portale RENTRI, nonché i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI nella voce “Formazione” della home page ed in particolare:
Per l’iscrizione
- Materiale didattico sull’Iscrizione dei produttori del terzo scaglione
- Video: Produttori di rifiuti - Come effettuare l'accesso e l'iscrizione al RENTRI
Per il registro cronologico di carico e scarico
- Video: Produttori di rifiuti - Istruzioni alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico
- Video: Produttori di rifiuti – Come usare i servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico digitale
Per il FIR in formato digitale
- FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
- I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
- Video: Come configurare l’APP RENTRI FIR Digitale
Si ricorda che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 190, D.lgs.152/2006.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.(già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione)
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.